Cartolarizzazione nel calcio: dalla Lazio a Banca Sistema 2025

La cartolarizzazione nel calcio italiano ha attraversato un’evoluzione significativa dagli inizi degli anni Duemila fino a oggi, diventando uno strumento sempre più sofisticato per la gestione finanziaria dei club. Nel 2001, la Società Sportiva Lazio fu il primo club italiano a introdurre questa pratica nel settore calcistico. All’epoca, l’operazione riguardava la conversione dei crediti futuri legati ai diritti televisivi in obbligazioni, attraverso una società veicolo. L’obiettivo era chiaro: ottenere liquidità immediata senza ricorrere ad ulteriore indebitamento bancario. In un momento di tensione finanziaria, questa mossa rappresentò una svolta che permise alla Lazio di far fronte agli impegni di bilancio e pianificare con maggiore flessibilità. Da quel momento, la cartolarizzazione ha continuato a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante all’interno della finanza sportiva, fino a raggiungere una nuova tappa fondamentale nel 2025. Banca Sistema, in partnership con ElevenPoint S...

La portabilità dei mutui dopo il Decreto Sviluppo

Il Decreto Sviluppo modifica l'articolo 120 quater del Testo Unico Bancario, per quanto riguarda la portabilità dei mutui (tecnicamente si parla di surrogazione), grazie alla quale il debitore sostituisce alla precedente banca una nuova con cui ha evidentemente spuntato condizioni migliori, stabilisce che, innanzitutto vi è la possibilità di inviare telematicamente l'atto di surrogazione ai fini dell'annotamento nei pubblici registri. Inoltre è stata modificata la disciplina del risarcimento da ritardo nel perfezionamento della surrogazione, precisando adempimenti e tempistica delle procedure di collaborazione tra banche (quella sostituita e quella subentrante). La norma prevede, inoltre, un risarcimento del cliente per il ritardo (oltre trenta giorni dalla richiesta) nel perfezionamento delle relative procedure, per una somma pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, ferma restando la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili. Il decreto precisa che l'ammontare del risarcimento è da calcolarsi non più sul valore del debito complessivo, ma sul debito residuo. Si precisa anche che le disposizioni in materia di surrogazione dei mutui si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con consumatori o micro imprese.

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