US Tariffs and Made in Italy: Impact on Exports and the Italian Economy

US-China Tariff War and Effects on Made in Italy: Macroeconomic-Financial Analysis US Tariffs and Made in Italy US Tariffs: The Impact of Donald Trump's Trade Policy on the Global Economy The announcement by President Donald Trump on the evening of April 2, 2024, regarding the imposition of new customs tariffs of 20% on European products, marks a new chapter in the trade war between the United States and international partners. With the aim of protecting the American economy and reducing the trade deficit, the US directly targets EU exports, generating ripple effects on the entire global economic system. According to estimates from the European Commission, the tariffs will impact 70% of EU exports, with the United States expected to collect approximately €81 billion. Among the European countries most affected is Italy, which is heavily reliant on its high-quality agri-food and manufacturing exports. China's Response: Symmetrical Countermeasures and Trade Tensions China, the...

La portabilità dei mutui dopo il Decreto Sviluppo

Il Decreto Sviluppo modifica l'articolo 120 quater del Testo Unico Bancario, per quanto riguarda la portabilità dei mutui (tecnicamente si parla di surrogazione), grazie alla quale il debitore sostituisce alla precedente banca una nuova con cui ha evidentemente spuntato condizioni migliori, stabilisce che, innanzitutto vi è la possibilità di inviare telematicamente l'atto di surrogazione ai fini dell'annotamento nei pubblici registri. Inoltre è stata modificata la disciplina del risarcimento da ritardo nel perfezionamento della surrogazione, precisando adempimenti e tempistica delle procedure di collaborazione tra banche (quella sostituita e quella subentrante). La norma prevede, inoltre, un risarcimento del cliente per il ritardo (oltre trenta giorni dalla richiesta) nel perfezionamento delle relative procedure, per una somma pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, ferma restando la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili. Il decreto precisa che l'ammontare del risarcimento è da calcolarsi non più sul valore del debito complessivo, ma sul debito residuo. Si precisa anche che le disposizioni in materia di surrogazione dei mutui si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con consumatori o micro imprese.

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