Il trattamento del creditore ipotecario nel fallimento

Il trattamento del creditore ipotecario nel fallimento: una guida dettagliata Nel vasto panorama delle procedure fallimentari, il trattamento del creditore ipotecario è un tema centrale, capace di influenzare la gestione del credito e la distribuzione delle risorse. Questo articolo offre un'analisi approfondita delle normative e delle implicazioni che regolano la posizione del creditore ipotecario nel fallimento, con l'obiettivo di fornire informazioni utili e chiare per operatori economici e lettori interessati. Nel fallimento, l'ordinamento italiano stabilisce una gerarchia rigorosa per il trattamento dei creditori, basata sul tipo di credito vantato e sulle garanzie associate. Questa classificazione, regolata dal codice civile e dalla legge fallimentare, è fondamentale per garantire un approccio sistematico ed equo alla distribuzione delle risorse. Vediamo ora in dettaglio le caratteristiche e il funzionamento delle principali categorie creditizie. 1. Crediti prededucibi...

Agevolazioni per i mutui a tasso variabile, guida al Decreto anticrisi

Lo scorso 5 dicembre, abbiamo parlato diffusamente del Decreto anticrisi, varato dal Governo, con particolare riferimento ai mutui ipotecari.

A partire dalle rate di aprile, le banche inizieranno, finalmente, ad applicare le agevolazioni previste dal Decreto, con valore retroattivo e decorrenza pari alla data in cui il pagamento è stato effettuato dal mutuatario.

Presso gli sportelli di ciascuna banca i mutuatari, che non figurano negli elenchi inviati dall'Agenzia delle Entrate agli istituti di credito, troveranno i modelli per effettuare l'autocertificazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici sanciti dal Decreto anticrisi.

Per capire se si ha diritto alle agevolazioni (valevoli solo per le rate da versare nell'anno in corso) è necessario:

a) Controllare la tipologia e la data di stipula del contratto di mutuo. Se il mutuo non è a tasso fisso per tutta la durata del periodo di ammortamento ed è stato contratto prima del 31 ottobre 2008 per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale (non godono dei benefici le case signorili, le ville e i castelli) è possibile accedere ai benefici sanciti dal Decreto.

b) Confrontare il tasso pagato nelle rate del 2009 e quello contrattuale. Il tasso contrattuale è quello pagato in corrispondenza della prima rata del mutuo dopo l'eventuale periodo di preammortamento, tasso agevolato, oppure dopo l'avvenuta rinegoziazione o surroga. Se quest'ultimo è inferiore al 4% (inclusa la quota inerente lo spread), il mutuatario ha diritto ad un contributo da parte dello Stato pari agli interessi versati oltre il 4% su tutte le rate pagate nel corso del 2009. Se, al contrario, il tasso contrattuale è superiore al 4%, l'integrazione acvviene a partire da questo livello. Ad esempio, se il tasso contrattuale è del 4,5% e nella prima rata del 2009 si è pagato il 5%, lo Stato si accolla lo 0,5% residuo.

c) Chiedere alla propria banca di verificare se si è presenti all'interno delle liste inviate dall'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui, il proprio nominativo non fosse incluso negli elenchi (cosa certa per chi ha contratto un mutuo dopo il 31 dicembre 2007) e si fosse, invece, in possesso dei requisiti evidenziati al punto "a", è possibile inviare un'autocertificazione compilando gli appositi moduli reperibili in filiale.

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