Cartolarizzazione nel calcio: dalla Lazio a Banca Sistema 2025

La cartolarizzazione nel calcio italiano ha attraversato un’evoluzione significativa dagli inizi degli anni Duemila fino a oggi, diventando uno strumento sempre più sofisticato per la gestione finanziaria dei club. Nel 2001, la Società Sportiva Lazio fu il primo club italiano a introdurre questa pratica nel settore calcistico. All’epoca, l’operazione riguardava la conversione dei crediti futuri legati ai diritti televisivi in obbligazioni, attraverso una società veicolo. L’obiettivo era chiaro: ottenere liquidità immediata senza ricorrere ad ulteriore indebitamento bancario. In un momento di tensione finanziaria, questa mossa rappresentò una svolta che permise alla Lazio di far fronte agli impegni di bilancio e pianificare con maggiore flessibilità. Da quel momento, la cartolarizzazione ha continuato a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante all’interno della finanza sportiva, fino a raggiungere una nuova tappa fondamentale nel 2025. Banca Sistema, in partnership con ElevenPoint S...

Al via le compensazioni ruoli-rimborsi e lo scambio di informazioni tra Entrate ed Equitalia

Sono state messe definitivamente a punto e, di conseguenza, sono pronte le specifiche tecniche per l'avvio e per la gestione della procedura informatica che permetterà il pagamento, mediante compensazione volontaria, dei debiti iscritti a ruolo con i crediti d'imposta.

A renderlo noto è stata l'Agenzia delle Entrate che, sul proprio sito ha pubblicato il provvedimento del direttore dell'Agenzia stessa con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità applicative dello scambio di informazioni tra Agenzia ed Equitalia.

Ai fini dell'esecuzione dei rimborsi spetta all'Agenzia trasmettere online l'elenco con le informazioni riguardanti i singoli beneficiari in modo da verificare se sono iscritti in ruoli non saldati.

Entro 12 giorni dal ricevimento dell'elenco, Equitalia provvederà ad effettuare tutte le verifiche del caso e restituirà l'elenco all'Agenzia delle Entrate completo delle informazioni necessarie a distinguere i beneficiari di rimborsi che non sono titolari di iscrizioni a ruolo da quelli cui invece corrispondono l'emissione di uno o più ruoli.

Non rientrano nello scambio di informazioni tra Equitalia e Agenzia delle Entrate le partite di ruolo oggetto di sgravio, di sospensione o rateazione e quelle per le quali sono stati effettuati versamenti (articolo 12 della legge 289/02) o eseguiti pagamenti (articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 472/97).

Infine, riguardo alla movimentazione delle somme, entro 30 giorni dalla ricezione delle informazioni l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei diversi agenti della riscossione un importo corrispondente alle somme da compensare, nei limiti degli importi dei rimborsi spettanti eventualmente ai beneficiari.

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