Districarsi nel mare magnum delle norme fiscali in vigore in Italia non è affatto cosa facile, soprattutto quando si parla di mutui.
Quest'oggi vogliamo parlare di un caso specifico, inerente un mutuo per l'acquisto della prima casa da integrarsi con un ulteriore finanziamento atto a compiere lavori di ristrutturazione della medesima unità immobiliare.
Questo caso, ampiamente trattato da "L'esperto risponde n. 41", potrebbe interessare molte persone che si trovano più o meno nella stessa situazione. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.
Un lettore di Bolzano ha posto alla redazione del giornale la seguente domanda:Ho un saldo mutuo, per l'acquisto della prima casa, di 50.000 euro da cui detraggo annualmente gli interessi passivi (fino a un massimo di 3.615,20 euro). Devo, però, aprirne un altro di 100.000 euro per una ristrutturazione.
Nel caso provveda alla chiusura del vecchio mutuo e all'apertura di un nuovo mutuo di 150.000 euro presso un'altra banca, posso continuare a detrarre gli interessi?
Vorrei sapere, inoltre, se sono previste anche le detrazioni per la ristrutturazione fino a un tetto di 2.582,28 euro e, in caso di risposta positiva, per quanti anni?
I consulenti de "L'esperto risponde n. 41" hanno fornito la seguente, completa ed articolata, risposta, alla quale vi invitiamo a fare riferimento qualora aveste questo stesso tipo di problematica:
E' bene precisare che la detrazione degli interessi passivi di mutuo fino a un tetto massimo di 2.582,28 euro riguarda i mutui stipulati per interventi di ristrutturazione edilizia, che sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Questi interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.
Se la ristrutturazione rientra nell'ipotesi appena descritta, sul nuovo mutuo stipulato per i lavori compete la detrazione degli interessi fino a 2.582,28 euro, prevista dall'articolo 15, comma 1-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al Dpr 917/86. Quindi, gli interessi passivi relativi al vecchio mutuo potranno essere ancora detratti, ma in proporzione alla quota di capitale che residua dal primo contratto (50.000 euro).
Potranno anche essere detratti gli interessi passivi sul secondo mutuo contratto per la ristrutturazione, ma si tenga presente che la detrazione degli interessi sul mutuo stipulato per la ristrutturazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di 6 mesi successivi al termine dei lavori stessi. Dopo questa data, continueranno a essere detraibili solo gli interessi passivi sul primo mutuo.
Per il calcolo proporzionale degli interessi passivi afferenti alle due diverse quote di mutuo si veda quanto chiarito con la risoluzione 390/E del 21 dicembre 2007.
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