Forse non tutti sanno che per detrarre gli interessi passivi relativi a un
mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, in sede di dichiarazione dei redditi 2008, se nel corso dell'anno è variata la destinazione d'uso, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.
Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di euro 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo, a condizione che:
1) l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993;
2) nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo.
Inoltre è bene dire che per i contratti di mutuo stipulati dall'1 gennaio 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di euro 3,615,20, ma solo a condizione che sussistano le seguenti condizioni:
a) l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno del 1994 per quanto riguarda i mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno;
b) l'acquisto è avvenuto nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno.
Un'altra cosa da notare è che se, nel corso del 2007, l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione per intero.
APPROFONDIMENTIMutui: il diritto alla detrazione degli interessi passivi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale!Modello Unico 2008: ecco le novità introdotte quest'anno
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