Cartolarizzazione nel calcio: dalla Lazio a Banca Sistema 2025

La cartolarizzazione nel calcio italiano ha attraversato un’evoluzione significativa dagli inizi degli anni Duemila fino a oggi, diventando uno strumento sempre più sofisticato per la gestione finanziaria dei club. Nel 2001, la Società Sportiva Lazio fu il primo club italiano a introdurre questa pratica nel settore calcistico. All’epoca, l’operazione riguardava la conversione dei crediti futuri legati ai diritti televisivi in obbligazioni, attraverso una società veicolo. L’obiettivo era chiaro: ottenere liquidità immediata senza ricorrere ad ulteriore indebitamento bancario. In un momento di tensione finanziaria, questa mossa rappresentò una svolta che permise alla Lazio di far fronte agli impegni di bilancio e pianificare con maggiore flessibilità. Da quel momento, la cartolarizzazione ha continuato a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante all’interno della finanza sportiva, fino a raggiungere una nuova tappa fondamentale nel 2025. Banca Sistema, in partnership con ElevenPoint S...

Il fisco penalizza i prestiti tra privati a favore del sistema bancario

Forse non tutti sanno che il fisco, in Italia, è particolarmente invasivo, anche nei rapporti tra soggetti privati (anche tra parenti strettissimi quali possono essere padre e figlio).

I mutui bancari sono agevolati dal fatto che, se durano oltre 18 mesi, ovvero sono mutui a medio-lungo termine, ogni imposta che normalmente sarebbe dovuta (imposte di registro, ipotecaria e di bollo) è sintetizzata in un'unica imposta, detta "imposta sostitutiva", dovuta nella misura dello 0,25%, da calcolare sull'importo del mutuo erogato.

Invece, per i mutui concessi da un privato, si debbono pagare, oltre che un bollo per ogni quattro facciate del contratto di mutuo, tutte le imposte elencate di seguito: a) l'imposta di registro nella misura del 3% sull'importo del capitale erogato, a meno che i contraenti intendano risparmiare violando l'obbligo di registrazione, ma, in seguito potrebbero dover pagare una consistente multa qualora vi sia una causa giudiziaria nella quale il contratto di mutuo debba essere esibito, come accade nel caso in cui il mutuatario non paghi le rate; b) l'imposta di registro nella misura dello 0,50% sull'importo della garanzia concessa (che può essere un'ipoteca o una fideiussione); c) l'imposta ipotecaria nella misura del 2% sull'importo della garanzia concessa.

Un altro svantaggio fiscale ai danni dei soggetti privati risiede nell'impossibilità, per il mutuatario, di detrarre dall'Irpef gli interessi passivi pagati al mutuante. Questa possibilità è, infatti, prevista solo nel caso in cui il mutuo sia stato erogato da una banca e per il quale sia stata iscritta ipoteca.

Infine, non va dimenticato che, così come la banca ha un reddito nel percepire gli interessi dal mutuatario, che, di fatto, concorre a formare il reddito d'impresa sul quale la banca stessa calcolerà le proprie imposte a fine esercizio, anche il privato che presta i soldi, e percepisce un interesse, consegue un reddito di capitale che va esposto nella dichiarazione annuale dei redditi.

Commenti

  1. Tanto per seguire la scia del Signoraggio... Purtroppo sono i nostri padroni e noi i loro schiavi.

    S'ignora il Signoraggio

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