Piattaforme multi-sided e P2P Lending: innovazione e impatto economico

Le piattaforme multi-sided e il Peer-to-Peer Lending: evoluzione e impatto economico Nel contesto attuale, dove la digitalizzazione permea sempre più la nostra vita quotidiana, le piattaforme multi-sided stanno rivoluzionando il modo in cui diverse categorie di utenti interagiscono tra loro. Il Peer-to-Peer Lending (P2P Lending) , una forma innovativa di credito alternativo, rappresenta una delle applicazioni più interessanti di questo modello economico. Grazie alla connessione diretta tra prestatori e mutuatari, queste piattaforme offrono nuove opportunità di accesso al credito e di investimento, diversificando il panorama finanziario tradizionale. Come funzionano le piattaforme multi-sided? Le piattaforme multi-sided sono strutture digitali progettate per mettere in contatto due o più gruppi di utenti interdipendenti. Ad esempio, una piattaforma come LendingClub collega prestatori che vogliono investire il proprio capitale con mutuatari in cerca di finanziamenti. Questo modello di ...

Il fisco penalizza i prestiti tra privati a favore del sistema bancario

Forse non tutti sanno che il fisco, in Italia, è particolarmente invasivo, anche nei rapporti tra soggetti privati (anche tra parenti strettissimi quali possono essere padre e figlio).

I mutui bancari sono agevolati dal fatto che, se durano oltre 18 mesi, ovvero sono mutui a medio-lungo termine, ogni imposta che normalmente sarebbe dovuta (imposte di registro, ipotecaria e di bollo) è sintetizzata in un'unica imposta, detta "imposta sostitutiva", dovuta nella misura dello 0,25%, da calcolare sull'importo del mutuo erogato.

Invece, per i mutui concessi da un privato, si debbono pagare, oltre che un bollo per ogni quattro facciate del contratto di mutuo, tutte le imposte elencate di seguito: a) l'imposta di registro nella misura del 3% sull'importo del capitale erogato, a meno che i contraenti intendano risparmiare violando l'obbligo di registrazione, ma, in seguito potrebbero dover pagare una consistente multa qualora vi sia una causa giudiziaria nella quale il contratto di mutuo debba essere esibito, come accade nel caso in cui il mutuatario non paghi le rate; b) l'imposta di registro nella misura dello 0,50% sull'importo della garanzia concessa (che può essere un'ipoteca o una fideiussione); c) l'imposta ipotecaria nella misura del 2% sull'importo della garanzia concessa.

Un altro svantaggio fiscale ai danni dei soggetti privati risiede nell'impossibilità, per il mutuatario, di detrarre dall'Irpef gli interessi passivi pagati al mutuante. Questa possibilità è, infatti, prevista solo nel caso in cui il mutuo sia stato erogato da una banca e per il quale sia stata iscritta ipoteca.

Infine, non va dimenticato che, così come la banca ha un reddito nel percepire gli interessi dal mutuatario, che, di fatto, concorre a formare il reddito d'impresa sul quale la banca stessa calcolerà le proprie imposte a fine esercizio, anche il privato che presta i soldi, e percepisce un interesse, consegue un reddito di capitale che va esposto nella dichiarazione annuale dei redditi.

Commenti

  1. Tanto per seguire la scia del Signoraggio... Purtroppo sono i nostri padroni e noi i loro schiavi.

    S'ignora il Signoraggio

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