La
Direttiva Mifid, di cui il nostro blog si è già lungamente occupato, tratta una materia di per sè ostica e particolarmente complessa che, sovente, può generare confusione nei soggetti interessati dal suo ambito di applicazione. A tal fine, ogni contributo atto a chiarire qualsivoglia dubbio merita la giusta visibilità.
In tema di derivati e tutela per la clientela la Direttiva Mifid sta svolgendo un ruolo determinante. Nel numero odierno di "Plus 24", Luca Frumento ha affrontato la questione offrendo ai lettori importanti chiarimenti che di seguito riportiamo integralmente.
La società X ha un certo affidamento presso la banca Y. Tizio, amministratore unico di X, viene indotto dal responsabile di filiale della banca a sottoscrivere un'operazione in derivati, quale strumento ritenuto necessario per coprire la società dal rischio di aumento dei tassi di interesse, assicurando che il rapporto avrebbe potuto essere risoluto in ogni momento. Inoltre, pur essendo Tizio, come anche i soci di X, del tutto privo di nozioni di materia di investimenti, specie per quanto attiene ai derivati, gli viene fatto sottoscrivere la dichiarazione di possedere "una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari". Successivamente la società X fa causa ad Y, sostenendo, tra le altre, che la banca sarebbe venuta meno di doveri informativi verso l'investitore nel collocamento dei derivati. La banca si difende affermando che la dichiarazione resa da Tizio, la esenta in gran parte da tali doveri, sulla, base dell'articolo 31 del Regolamento Consob numero 11522/98, ora non più in vigore.
Tale normativa ha alimentato un consistente contenzioso. E sul valore della dichiarazione o dell'effettiva verifica dei requisiti di professionalità, la giurisprudenza appare spaccata. Per il Tribunale di Milano: "l'articolo 31, comma 2 del Regolamento Consob 11522/1998 consente al legale rappresentante di società di capitali di rilasciare una dichiarazione che ha effetto liberatorio per l'intermediario in relazione agli obblighi su di lui incombenti allorché il cliente non vanti specifiche competenze in materia" (sentenza del 20 luglio 2006).
Viceversa, il Tribunale di Torino sentenzia: "Anche l'investitore, sia esso società o persona giuridica, per essere considerato operatore qualificato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 Regolamento Consob n. 11522/98, deve effettivamente possedere la specifica competenza e l'esperienza richieste per comprendere i rischi connessi all'operazione finanziaria che intende porre in essere" (sentenza del 18 settembre 2007).
La nuova normativa (Allegato 3 del Regolamento Consob 16190/07, di recepimento della Mifid) assicura un maggior grado di tutela al cliente professionale che tali si dichiari: viene infatti stabilito che la disapplicazione delle ordinarie regole di condotta è consentita solo "quando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, l'intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume". Nello svolgere tale valutazione l'intermediario dovrà verificare il rispetto di alcuni requisiti di "professionalità" previsti dalla nuova normativa. Tra queste devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti (ex par. 11.1 Allegato 3 Reg. Consob 16190707) : "a) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; b) II valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro; e) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti".
Articolo a cura di Luca Frumento di "Plus 24"
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