Cartolarizzazione nel calcio: dalla Lazio a Banca Sistema 2025

La cartolarizzazione nel calcio italiano ha attraversato un’evoluzione significativa dagli inizi degli anni Duemila fino a oggi, diventando uno strumento sempre più sofisticato per la gestione finanziaria dei club. Nel 2001, la Società Sportiva Lazio fu il primo club italiano a introdurre questa pratica nel settore calcistico. All’epoca, l’operazione riguardava la conversione dei crediti futuri legati ai diritti televisivi in obbligazioni, attraverso una società veicolo. L’obiettivo era chiaro: ottenere liquidità immediata senza ricorrere ad ulteriore indebitamento bancario. In un momento di tensione finanziaria, questa mossa rappresentò una svolta che permise alla Lazio di far fronte agli impegni di bilancio e pianificare con maggiore flessibilità. Da quel momento, la cartolarizzazione ha continuato a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante all’interno della finanza sportiva, fino a raggiungere una nuova tappa fondamentale nel 2025. Banca Sistema, in partnership con ElevenPoint S...

Estinzione anticipata del finanziamento


L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del Territorio, con la circolare congiunta n. 6 del 14 giugno 2007, hanno affrontato il tema dell’estinzione anticipata del rapporto di finanziamento.
La circolare, in particolare, approfondisce l’articolato sistema interpretativo inerente all’argomento per definire in modo univoco le norme che regolano la materia.
Secondo le valutazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio, l'adempimento anticipato del debitore non determina il venir meno delle condizioni fissate dall'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973, per usufruire del regime tributario agevolato.
La circolare, dunque, stabilisce che deve ritenersi superato quanto previsto dalla circolare n. 6 del 5 dicembre 2006, secondo cui “la presenza nei contratti di finanziamento a medio e lungo termine di clausole che consentano espressamente al soggetto finanziato di risolvere anticipatamente il rapporto attraverso l'estinzione del debito prima che decorra la durata minima stabilita dall'art. 15 del D.P.R. 601/73 determina l'incompatibilità di tali convenzioni con il particolare regime tributario ivi disciplinato”.

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