Cartolarizzazione nel calcio: dalla Lazio a Banca Sistema 2025

La cartolarizzazione nel calcio italiano ha attraversato un’evoluzione significativa dagli inizi degli anni Duemila fino a oggi, diventando uno strumento sempre più sofisticato per la gestione finanziaria dei club. Nel 2001, la Società Sportiva Lazio fu il primo club italiano a introdurre questa pratica nel settore calcistico. All’epoca, l’operazione riguardava la conversione dei crediti futuri legati ai diritti televisivi in obbligazioni, attraverso una società veicolo. L’obiettivo era chiaro: ottenere liquidità immediata senza ricorrere ad ulteriore indebitamento bancario. In un momento di tensione finanziaria, questa mossa rappresentò una svolta che permise alla Lazio di far fronte agli impegni di bilancio e pianificare con maggiore flessibilità. Da quel momento, la cartolarizzazione ha continuato a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante all’interno della finanza sportiva, fino a raggiungere una nuova tappa fondamentale nel 2025. Banca Sistema, in partnership con ElevenPoint S...

La consulenza finanziaria è esente da IVA se c'è l'intermediazione

Assosim (Associazione Italiana Intermediari Mobiliari), ha sottoposto all'Agenzia delle Entrate il problema del trattamento fiscale ai fini IVA della cosiddetta "consulenza personalizzata" dopo le modifiche che sono state introdotte al Testo Unico della Finanza a seguito del recepimento della Direttiva Mifid. Sotto esame è finita la consulenza personalizzata rispetto a una o più operazioni finanziarie.

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto, attraverso una nota del 15 luglio 2008, protocollo 954-73508/2008, che la consulenza in materia di investimenti finanziari, quando è strettamente collegata a un'operazione di negoziazione, risulta esente da IVA perché può essere inquadrata fra le attività di intermediazione relative agli strumenti finanziari.

Si tratta della consulenza che consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua esplicita richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver escluso che, in via generale, tale attività si possa considerare come prestazione accessoria alle operazioni di negoziazione secondo quanto prevede l'articolo 12 del Dpr 633, afferma che è astrattamente possibile ricondurre la consulenza in materia di investimenti tra le operazioni relative a valori mobiliari previsti dall'articolo 10 numero 4 del Dpr 633.

Tuttavia, considerando che l'attività di consulenza è ora espressamente compresa tra i servizi d'investimento e può avere a oggetto una o più operazioni relative a un determinato strumento finanziario, L'Agenzia delle Entrate ritiene che essa sia più correttamente inquadrabile fra quelle di intermediazione previste dall'articolo 10 numero 9 del Dpr 633.

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