Cartolarizzazione nel calcio: dalla Lazio a Banca Sistema 2025

La cartolarizzazione nel calcio italiano ha attraversato un’evoluzione significativa dagli inizi degli anni Duemila fino a oggi, diventando uno strumento sempre più sofisticato per la gestione finanziaria dei club. Nel 2001, la Società Sportiva Lazio fu il primo club italiano a introdurre questa pratica nel settore calcistico. All’epoca, l’operazione riguardava la conversione dei crediti futuri legati ai diritti televisivi in obbligazioni, attraverso una società veicolo. L’obiettivo era chiaro: ottenere liquidità immediata senza ricorrere ad ulteriore indebitamento bancario. In un momento di tensione finanziaria, questa mossa rappresentò una svolta che permise alla Lazio di far fronte agli impegni di bilancio e pianificare con maggiore flessibilità. Da quel momento, la cartolarizzazione ha continuato a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante all’interno della finanza sportiva, fino a raggiungere una nuova tappa fondamentale nel 2025. Banca Sistema, in partnership con ElevenPoint S...

Mutui: il diritto alla detrazione degli interessi passivi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale!

Tra le tante novità introdotte, quest'anno, nel Modello Unico 2008, ve ne sono alcune mirate alla possibilità di detrarre gli interessi passivi, derivanti dalla rinegoziazione dei contratti di mutuo, direttamente in fase di dichiarazione dei redditi.

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto della propria abitazione si modificano consensualmente, tra banca e cliente, alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso, le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati.

Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera.

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito della cosiddetta procedura di accollo.

Commenti

📊 L’economia cambia ogni giorno! Seguimi su Facebook per approfondimenti e analisi sempre aggiornate. 💡