- For more funny videos, click hereA partire da oggi e fino al prossimo 17 febbraio 2008, le Poste Italiane, le banche, gli intermediari finanziari, le assicurazioni,le Sim e le Sgr dovranno far pervenire ai propri clienti una comunicazione per invitarli a effettuare un'operazione ed evitare così che il denaro vada ad alimentare il fondo destinato a risarcire le vittime dei crack finanziari e a pagare la stabilizzazione dei precari della Pubblica Amministrazione. A stabilirlo è il Dpr 116 del 2007 che regola il passaggio delle somme dormienti al fondo per indennizzare i risparmiatori che sono rimasti vittime delle frodi finanziarie (vedi i casi Cirio e Parmalat - ndr) e danneggiati dal default dei bond argentini, come previsto dalla Legge Finanziaria 2006 per mezzo della Legge 266/05, comma 345 dell'articolo unico. Questo fondo è il medesimo che ha recepito le variazioni della Finanziaria 2007 e che servirà anche per far fronte alle esigenze di stabilizzazione dei lavoratori precari impiegati nella Pubblica Amministrazione.
Quali prodotti e servizi finanziari sono a rischio?A rischiare il trasferimento dalla banca al fondo "salva crack" sono principalmente i depositi su libretti postali e bancari e i contratti di assicurazioni. Sono esclusi dal provvedimento, invece, i rapporti in essere fino a 100 euro e le cassette di sicurezza.
Prima di effettuare il trasferimento, i soggetti interessati, saranno contattati a mezzo Raccomandata A.R. presso l'ultimo indirizzo conosciuto del titolare del conto o del libretto.
Al fine di evitare controversie e malintesi, il disegno di legge sulle liberalizzazioni consentirà agli intestatari dei conti di indicare fino ad un massimo di tre persone che le banche dovranno contattare dopo due anni senza che sul conto sia stata effettuata alcuna operazione. Una volta ricevuta la Raccomandata A.R. se i conti non saranno movimentati entro 180 giorni, le somme confluiranno al fondo "salva crack".
Tuttavia, il titolare del conto potrà reclamare le somme fino al compimento delle ordinarie cause d'estinzione del diritto al rimborso (vedi prescrizione - ndr).
I dati inerenti i rapporti dormienti verranno diffusi anche sul web e sui quotidiani nazionali entro il 31 marzo di ogni anno e riporteranno: nome e cognome del titolare del conto, il luogo e la data di nascita. Il costo di queste pubblicazioni graverà sulle tasche degli stessi titolari dei conti dormienti.
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