Questa particolarissima forma di finanziamento è regolamentata dalla legge numero 248 del 2 dicembre 2005 ed è caratterizzata dal fatto di non prevedere alcuna rata di rimborso per tutta la vita di chi lo sottoscrive (e, per questo, viene anche chiamato: prestito senza rate).
L'importo concesso al cliente, che dipende dal valore dell'immobile e dall'età del mutuatario, è normalmente erogato in un'unica soluzione. Gli interessi e le spese che maturano sul finanziamento vengono capitalizzati annualmente, come previsto dal testo della legge, e devono essere corrisposti in un'unica soluzione alla scadenza del finanziamento, ovvero dopo la morte del mutuatario.
Il rimborso viene effettuato successivamente ad opera degli eredi, in unica soluzione e tipicamente entro un anno dalla scomparsa del mutuatario o, in caso di finanziamenti concessi a una coppia di mutuatari, dalla scomparsa del più longevo dei due.
E' facoltà degli eredi scegliere le modalità di rimborso più confacenti alle proprie esigenze. Il rimborso può avvenire facendo ricorso a risorse proprie e liberare così l'immobile dalla garanzia ipotecaria oppure vendere l'unità immobiliare, rimborsare la banca e tenere per se l'importo in eccedenza, derivante dalla vendita dello stesso.
In conseguenza di ciò, appare evidente come gli eredi non dovranno preoccuparsi di trovare il denaro necessario al rimborso del prestito ed ereditano comunque la differenza tra il valore della casa e quanto dovuto per il rimborso del prestito.
In buona sostanza, dunque, il prestito vitalizio è un prodotto finanziario che consente di trasformare una parte del patrimonio immobiliare in liquidità immediatamente disponibile e, per richiederlo, la documentazione da predisporre è sostanzialmente identica a quella normalmente richiesta per l'erogazione di un mutuo liquidità e include:
- la compilazione di una domanda di finanziamento;
- la documentazione anagrafica dei richiedenti;
- il titolo di proprietà sull'immobile e la relativa perizia come richiestodall'istituto erogante;
- la dichiarazione dei redditi o il libretto della pensione dei richiedenti;
- le liberatorie come richiesto dalla normativa sulla trasparenza bancaria e sulla privacy.