Il paradosso degli affitti brevi in Italia: una crisi pilotata

Affitti brevi in Italia: tra nuove norme, crisi del settore e impatti sulla proprietà privata Negli ultimi anni, il settore degli affitti brevi in Italia ha vissuto una trasformazione significativa, passando da una crescita esponenziale a una fase di contrazione e incertezza. Le nuove normative introdotte nel 2025 hanno portato a un cambiamento radicale, con conseguenze che stanno facendo discutere. Se da un lato queste regole mirano a contrastare l’abusivismo e a regolamentare un mercato in forte espansione, dall’altro hanno sollevato preoccupazioni per il loro impatto su piccoli proprietari, posti di lavoro e il diritto alla proprietà privata. Un settore in evoluzione: dati pre e post pandemia Prima della pandemia, il mercato degli affitti brevi in Italia era in piena espansione, con piattaforme come Airbnb , Booking.com , Expedia e TripAdvisor che dominavano il settore. Nel 2019, si contavano oltre 642.300 unità abitative attive su Airbnb, un numero che rappresentava una crescita ...

Come cancellare un protesto

Cancellare un protesto pendente è essenziale qualora si abbia la necessità di dover ottenere un finanziamento al fine di soddisfare qualsivoglia esigenza. La procedura da seguire per cancellare un protesto è, via via, con il passare degli anni, divenuta sempre più rapida e snella.

Oggigiorno per cancellare un protesto dal "Registro Informatico dei Protesti", istituito dal Ministero dell'Industria tramite il Decreto Legge numero 316 del 2000, è sufficiente onorare il debito contratto entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza dell'obbligazione assunta. Una volta pagato il debito è necessario redigere un'istanza di cancellazione ed inoltrarla all'Ufficio Protesti della Camera di Commercio territorialmente competente che, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta, provvederà a darvi seguito. La domanda, che va effettuata in bollo, deve essere accompagnata dall'atto di protesto e dal relativo titolo quietanzato nonché dalla copia fotostatica di un documento di identità valido che attesti le generalità del soggetto protestato. Di norma, è obbligatorio pagare anche, per ciascuna istanza presentata, circa 8 euro per diritti di segreteria.

Se, invece, il soggetto protestato ha provveduto al pagamento di quanto dovuto dopo oltre un anno dalla data di scadenza del titolo di credito, la procedura da seguire è un po' diversa. In particolare va presentata una richiesta di riabilitazione al Presidente del Tribunale territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 17 della Legge del 7 marzo 1996 numero 108, modificato successivamente ad opera dell'articolo 3 della Legge del 18 agosto 2000 numero 235. Solo dopo aver ottenuto la riabilitazione da parte del Tribunale, il protestato può richiedere la cancellazione del protesto dal "Registro Informatico dei Protesti" tenuto dalla Camera di Commercio. In questa fase l'iter burocratico ricalca in toto la prassi in uso per la richiesta effettuata entro 12 mesi dalla scadenza del titolo di credito, l'unica accortezza da osservare è quella relativa alla documentazione da presentare che, com'è ovvio, dovrà contenere anche il provvedimento alla riabilitazione, appositamente rilasciato dal Tribunale.

APPROFONDIMENTI

- Guida ai prestiti per protestati

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