Decreto Bollette: protezione per debiti condominiali sotto i 5.000 euro

Dl Bollette: tutela per i debiti condominiali sotto i 5.000 euro – Una svolta per i soggetti vulnerabili   Con l’introduzione del Dl Bollette , la Commissione Attività produttive della Camera offre una nuova protezione per i debitori condominiali. Esaminiamo nel dettaglio le implicazioni, le condizioni e l’impatto di questa misura. Un emendamento per garantire maggiore equità Un recente emendamento al Dl Bollette, presentato da Fratelli d’Italia con la prima firma di Silvio Giovine, e approvato in Commissione Attività produttive, mira a proteggere i proprietari di immobili in difficoltà economica. Secondo questa nuova normativa, un immobile di proprietà non può essere pignorato a causa di debiti per bollette energetiche condominiali inferiori a 5.000 euro , a patto che la casa rappresenti l’unico bene di proprietà del debitore e che vi sia stabilita la residenza. Questo provvedimento rappresenta un passo significativo verso una maggiore equità sociale, offrendo una rete di prot...

Il modello 730 del 2009 comprende il nuovo limite di interessi passivi sui mutui

Per ciò che attiene il settore dei mutui, si potrà usufruire dello sconto Irpef del 19% degli interessi passivi, non più su un ammontare complessivo di 3.615,20 euro ma su 4.000 euro.

A partire dai redditi del 2008, chi pagherà almeno 4.000 euro di interessi sul mutuo per l'abitazione principale godrà quindi di uno sconto Irpef pari, al massimo, a 760 euro.

Gli interessi passivi andranno indicati nel rigo E7 assieme agli oneri accessori ed alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale, intesa come dimora abituale del contribuente e del proprio nucleo familiare. Ciò sta a significare che la detrazione spetta anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare, ivi compresi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Nel caso di separazione legale, anche il coniuge separato rientra tra i familiari, se non è stata ancora pronunciata la sentenza di divorzio. A divorzio avvenuto, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di propria competenza, se presso l'immobile abitano stabilmente i suoi familiari.

Nel caso in cui il contratto di mutuo sia cointestato, il limite di 4.000 euro è da intendersi riferito all'ammontare complessivo degli interessi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione sostenuti. A titolo esemplificativo diciamo che i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro, cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione principale acquistata in comproprietà, possono indicare al massimo un importo di 2.000 euro ciascuno, il che vuol dire che porteranno in detrazione 380 euro cadauno.

Ovviamente, qualora il mutuo fosse cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene per intero la spesa, potrà usufruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi, quindi su 4.000 euro al massimo.

Commenti

  1. in merito ai nuovi limiti imposti vorrei una delucidazione: nella mia ultima dichiarazione dei redditi, al rigo E7 del modello 730\2009, è stata indicata la somma di euro 2071,00 quali interessi passivi anzichè 4.722,71, come indicato nella lettera di comunicazione della Banca. Vhi ha hompilato il modello ed in questo caso mi sono servito del CAF, non aveva l'obbligo di inserire per intero la cifra anche se il sistema riconosce il limite di 4000,00 euro per il rimborso del 19%. cosa posso fare per recuperare l'ulteriore somma che mi spetta per la detrazione. Sarei gradi di una risposta

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