martedì 29 maggio 2012

Breve vademecum su costi e tassi applicati ai prestiti personali

Molto spesso si sente parlare di tassi da usura, o usurari, cioè di interessi pagati dai clienti talmente elevati da comportare il reato di usura per chi li esige. Ma di cosa si tratta? Il Tegm è l'unico tasso controllato dalla Banca d'Italia per stabilire le soglie d'usura, ma spesso è assai più basso del Taeg. Per determinare le soglie oltre le quali gli interessi sono considerati usurari, ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto, si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare al massimo gli 8 punti percentuali. Il cliente a cui fossero richiesti tassi da usura, grazie alla legge, può denunciare l'usuraio, chiedere il rimborso delle somme pagate al di là dei limiti di legge e dei danni subiti.

Come si calcolano i tassi usurari?

Ogni tre mesi, la Banca d'Italia registra tutti i Teg applicati da banche e finanziarie alla clientela per ciascuna tipologia di contratto (mutui, credito al consumo, cessione del quinto dello stipendio o della pensione, prestiti personali, carte revolving) e per il livello del finanziamento erogato. Nei tre mesi successivi alla rilevazione, questa media dei Teg serve da base sulla quale calcolare la cosiddetta soglia d'usura, cioè il valore oltre il quale chi presta denaro a interesse commette un reato. Normalmente i tassi applicati al credito al consumo sono i più elevati e possono giungere anche a livelli superiori al triplo rispetto a quelli applicati ai mutui. Questo comporta il fatto che anche piccoli prestiti per periodi di tempo non eccessivamente lunghi comportano montanti finali molto pesanti. Il reale costo del finanziamento non è il valore della rata, quanto la somma finale che, una volta terminato il contratto, è stata restituita alla banca. Questa somma, detta montante, è costituita dal prestito ricevuto (il capitale) e dagli interessi. Il montante è la somma del prestito e degli interessi, ed è il solo valore che rappresenta il vero costo finale del contratto. Più lunga è la durata del finanziamento, maggiore sarà il numero delle rate, dunque più elevato il montante, quindi, più costoso sarà il finanziamento. Per questo motivo occorre evitare di cercare di ridurre la rata mensile allungando il contratto: apparentemente il rimborso è sostenibile, ma in realtà il denaro preso a prestito si paga molto più caro.

lunedì 28 maggio 2012

Le tutele legali nel credito al consumo

Come per i mutui, anche per il credito al consumo è necessario che la banca o la finanziaria e il consumatore sottoscrivano un contratto che regola modalità di erogazione, rimborso rateale e penalità in caso di violazione. La distinzione fondamentale è tra i finanziamenti finalizzati e non finalizzati. Se si tratta di un prestito finalizzato, il contratto deve sempre indicare con precisione i beni o i servizi acquistati. In tal caso, dopo la stipula, la somma viene accreditata non al cliente, ma alla società che vende il prodotto o il servizio. Questa procedura comporta la necessità di porre moltissima attenzione al contratto che si firma: spesso, infatti, la banca o la finanziaria inseriscono delle clausole, e le fanno firmare a parte, con le quali il cliente le esenta da qualsiasi effetto o danno se, una volta percepita la somma del finanziamento, il venditore non effettua la consegna del prodotto o del servizio, oppure non effettua i lavori previsti, come anche vende un bene deteriorato o danneggiato, o eroga un servizio scadente e non a norma. Se il cliente ha firmato una clausola di questo genere, non ha più alcuna possibilità di rivalersi per i danni nei confronti della banca o della finanziaria, come pure non può evitare di pagare interamente le rate e gli interessi per il prestito ricevuto: deve solo pagare e portare in giudizio il venditore del bene o del servizio. Invece, nel caso di un prestito non finalizzato, di un prestito personale o di un contratto di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, la somma viene versata direttamente sul conto corrente bancario del cliente, che può spenderla come meglio ritiene. Diverso ancora è il caso dell'utilizzo delle carte di credito revolving. A differenza delle normali carte di credito, questa tipologia di strumenti finanziari non comporta l'addebito delle somme spese sul conto corrente del cliente in una sola volta, ma funziona in maniera totalmente diversa. in sostanza, la banca apre una linea di credito al cliente, entro un tetto massimo di spesa, che si riduce di pari passo alle somme spese con la carta. Ma la carta consente di rateizzare le somme impiegate per gli acquisti: a ogni rata prelevata dalla banca, l'importo disponibile sulla linea di credito collegata alla carta viene rimpinguato della somma corrispondente a quella pagata con la rata, in modo da consentire al cliente di effettuare altre spese, restando entro il tetto massimo previsto. Questo meccanismo di rotazione del credito ha il vantaggio di consentire un aumento delle disponibilità finanziarie per le spese del cliente, ma comporta anche un aumento dei costi pagati dal cliente che si fa sentire soprattutto sottoforma di tasso di interesse applicato dalla banca al valore delle somme erogate per i finanziamenti degli acquisti. Il contratto è, quindi, come per i mutui, il passaggio fondamentale. Perché sia valido, il contratto deve rispondere a determinati requisiti. Tra questi, deve sempre indicare il soggetto erogatore e i dati del consumatore che lo richiede, come anche l'ammontare del finanziamento, le modalità di erogazione e rimborso, i tassi applicati, eventuali oneri esclusi dal Taeg, le regole sulla mora e sulle garanzie. Attenzione alle offerte che decantano il tasso zero: per essere davvero pari a zero, il tasso di cui si parla deve essere il Taeg e non il Teg o il Tan. Come sono indicati sul contratto i tassi? Una prima definizione utilizzata è quella del tasso annuo nominale Tan: indica il tasso di interesse, in percentuale e su base annua, richiesto per il finanziamento, cioè quello su cui sono calcolate le rate. Il Tan però non comprende spese, oneri e altre commissioni, quindi non esprime il costo complessivo del mutuo che può essere anche molto più alto. Il Tasso annuo effettivo globale (Taeg) è un numero che comprende tutte le spese che il cliente sostiene con il contratto di finanziamento. Prende la forma di un tasso percentuale che rappresenta il costo effettivo del contratto e comprende, oltre al tasso di interesse, tutti gli altri costi a carico del cliente. Più alto è il Taeg, più costoso è il contratto. Comparando i Taeg di diversi contratti, che devono essere riportati sui documenti informativi che i clienti devono obbligatoriamente ricevere prima di presentare la domanda di finanziamento e sui fogli informativi, i clienti possono confrontare le diverse offerte e verificare quale finanziamento è più conveniente. L'unica misura reale del tasso sulla cui base si possono comparare le offerte è il Taeg. E' lo strumento fondamentale per comparare i contratti: questo è l'unico indice che rappresenta il costo totale del contratto a carico del cliente e che comprende gli interessi come pure tutti gli altri costi da sostenere. Attenzione perché spesso visono casi in cui contratti con un Tan pari a zero hanno un Taeg invece molto superiore, quindi con costi reali molto più alti di quelli decantati. Molto spesso, invece, gli intermediari indicano un tasso, il Teg che, a differenza del Taeg, indica le spese complessive, ma non quelle relative all'assicurazione del contratto e alle tasse. Il contratto talvolta può essere nullo, annullabile, o può comprendere anche parti non valide. E' nullo ogni contratto non scritto, come anche tutte le clausole contrarie alla legge e che rimandano a usi non specificati. Quando manca una parte del contratto, o una clausola è annullabile, le regole prevedono che le parti annullate o mancanti siano sostituite da altre previste dalla legge. Ad esempio, se il Taeg o la durata non sono indicati nel contratti, di norma viene applicato il tasso nominale minimo medio dei Bot annuali emessi nei 12 mesi prima della stipula del contratto, e la durata del prestito viene portata a due anni e mezzo. Una regola di garanzia per il cliente è quella che consente sempre il rimborso anticipato del credito, versando le rate rimanenti più un'eventuale penale - che deve essere prevista dal contratto - che in media non supera l'1% del capitale residuo. La banca o la finanziaria, invece, non possono uscire anticipatamente dal prestito, dunque non possono chiedere che il cliente paghi in un'unica soluzione il capitale residuo. In alcune tipologie di contratto, però, come la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, spesso l'estinzione anticipata è molto costosa, perché il cliente deve versare immediatamente tutte le spese che, se avesse rispettato le scadenze, avrebbe pagato un po' per volta.

domenica 27 maggio 2012

Guida al credito al consumo

Oltre ai mutui per comprare casa, banche e finanziarie offrono ai consumatori un ventaglio sempre più ampio di offerte di prestiti per l'acquisto di ogni tipo di beni e servizi. Grazie al denaro ricevuto dagli intermediari finanziari, è possibile pagare l'auto o i mobili per la casa, prodotti elettronici o interventi medici ed estetici, vacanze o studi universitari. Non tutti i finanziamenti per il credito al consumo sono uguali, all'interno di questa tipologia, esistono forme diversissime di prestiti: si va, infatti, da quelli personali a quelli finalizzati per l'acquisto di beni o servizi predeterminati, dall'emissione e utilizzo di carte di credito "revolving" alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Cos'è, dunque, che accomuna tutte queste forme di prestito? In base all'articolo 121 e seguenti del decreto legislativo 385 del 1993, meglio noto come Testo Unico Bancario, il credito al consumo è l'erogazione di un prestito da parte di una banca, o società finanziaria autorizzata, a un consumatore, cioè a una persona fisica - non una società - che non percepisce il denaro per un'attività imprenditoriale o professionale. Il rimborso della somma avviene in forma rateale attraverso pagamenti periodici, le rate appunto, di solito di valore costante, composti da una quota con cui viene rimborsato il capitale e da un'altra a titolo di interesse sulla somma ricevuta inizialmente. Nella categoria, dal punto di vista legale, sono inserite tutte le somme da 200 sino a 75.000 euro, con durata massima del contratto sino a 10 anni.

Il credito al consumo in Italia sta vivendo da tre anni e mezzo una crisi molto rilevante, anche se il ricorso a questo canale di finanziamento nel nostro Paese resta ancora distante dai livelli raggiunti in altri Stati europei e nel Nord America. La domanda di credito da parte degli italiani è andata via via calando, a causa della recessione seguita alla crisi finanziaria innescata nel 2008 con lo scoppio della bolla dei mutui subprime statunitensi, che ha pesato sulla dinamica dell'occupazione. Meno posti di lavoro, più incertezza, redditi reali sempre più leggeri hanno aumentato la sfiducia degli italiani, che hanno deciso di ridurre i loro consumi, specialmente quelli rivolti alle categorie di beni più costosi, come auto e moto, arredamento, elettrodomestici e prodotti di elettronica di consumo. Proprio le categorie per le quali, negli anni scorsi, l'acquisto era spesso sostenuto da forme di indebitamento rateale finanziate dal credito al consumo. 

Tra le forme di finanziamento preferite dagli italiani, secondo i dati aggiornati a fine marzo 2012 da Assofin, ci sono i prestiti personali (37,4% del totale), i prestiti finalizzati (26,8%), le carte di credito (24,7%), e infine, la cessione del quinto dello stipendio e della pensione (8,8%), con il rimanente 2,3%, pari ad appena 288 milioni di euro, che riguardano i prestiti finalizzati per acquisti di autoveicoli business. In totale, nel primo trimestre dell'anno, il settore ha erogato finanziamenti per 12,36 miliardi di euro, in calo dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2011. Le categorie di contratti del credito al consumo sono essenzialmente quattro: prestito personale, prestito finalizzato, cessione del quinto dello stipendio o della pensione, carta di credito.

Il prestito personale è un finanziamento senza obbligo di destinazione, erogato direttamente a favore del cliente e rimborsabile a rate prestabilite. Il cliente può dunque utilizzare i fondi richiesti per svariati fini. Il prestito personale presenta un tasso di interesse fisso e il rimborso avviene solitamente con cadenza mensile. Il prestito personale rientra nella categoria dei prodotti di credito al consumo, se è compreso fra i 200 e i 75.000 euro e ha durata sino a un massimo di 10 anni..

Il prestito finalizzato, invece, è un finanziamento destinato all'acquisto di specifici beni o servizi. Viene erogato direttamente a favore del venditore dei beni/servizi acquistati dal cliente. Il finanziamento presenta, di norma, un tasso di interesse fisso e il rimborso avviene solitamente con cadenza mensile. 

La cessione del quinto dello stipendio o della pensione è una forma di finanziamento concessa a fronte della cessione volontaria di una quota, parte del proprio stipendio/pensione mensile. Può essere richiesta esclusivamente da lavoratori dipendenti, a progetto e pensionati. Affinché il contratto scatti, è obbligatorio che il cliente sottoscriva una polizza assicurativa contro il rischio di morte e perdita del posto di lavoro del dipendente o pensionato, e il premio relativo viene pagato dal richiedente. 

Infine, la carta di credito revolving, o con opzione (si può scegliere se pagare le spese a rate o tutte in un'unica soluzione) è una forma di finanziamento che prevede la messa a disposizione a favore del cliente di una somma di denaro (fido) che può essere utilizzata a sua discrezione, con l'obbligo di restituzione attraverso rimborsi periodici in una o più rate. I pagamenti effettuati dal cliente, una volta coperti gli interessi maturati, ricostituiscono in tutto o in parte la disponibilità del fido che può quindi essere nuovamente utilizzato.

Ciascuna di queste forme di credito al consumo ha caratteristiche diverse, che vanno attentamente valutate dal cliente, e costi differenti.

giovedì 17 maggio 2012

Secondo il Barometro Crif la richiesta di mutui è in calo del 45%

Un indicatore molto preciso dello stato di crisi che ha colpito le famiglie italiane viene anche dal livello dei mutui richiesti alle banche. E i dati continuano ad essere pesantemente negativi. Alla luce di un quadro congiunturale che ancora non mostra segnali concreti di ripresa, anche il mercato del credito alle famiglie risulta in affanno, condizionato sia da un'offerta debole, sia da una domanda nel segno della prudenza. Secondo quanto rilevato dal Barometro Crif, il primo quadrimestre del 2012 conferma la sostanziale debolezza della domanda, influenzata negativamente da una fiducia ai livelli minimi degli ultimi anni, nonché da un mercato del lavoro ancora in grande difficoltà, con il tasso di disoccupazione giovanile che tocca picchi superiori al 30%. Per quanto riguarda i mutui ipotecari, il mese di aprile ha fatto registrare un calo del 45%. Tuttavia, analizzando l'andamento della domanda aggregata registrata su Eurisc, il Sistema di informazioni creditizie di Crif che raccoglie i dati relativi a oltre 78 milioni di posizioni creditizie, tra gennaio e aprile emerge una contrazione complessiva pari al 46% rispetto allo stesso periodo del 2011. Si evidenzia invece una dinamica sostanzialmente differente nel confronto tra gli anni precedenti, che avevano fatto segnare andamenti poco distanti dallo zero, rispettivamente -4% per il 2011, 0% per il 2010 e +2% per il 2009. L'estrema cautela che caratterizza la domanda di credito da parte delle famiglie italiane trova conferma nell'analisi della domanda di prestiti: malgrado il mese di aprile abbia fatto registrare un contenuto -6%, analizzando il dato aggregato riferito al primo quadrimestre emerge che il calo del numero di richieste è risultato pari al 12% rispetto ai 12 mesi precedenti. Si assiste, inoltre, allo spostamento verso le classi di durata più lunghe e verso importi medi più contenuti rispetto al recente passato.

mercoledì 16 maggio 2012

Il Fondo Kyoto rende disponibili finanziamenti anche nel campo delle energie rinnovabili

Quando nel 2005 l'Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto, si è assunta degli impegni ben precisi, a livello internazionale, vincolandosi ad attuare misure atte ad ottenere un calo significativo delle proprie emissioni carboniche in atmosfera, al fine di contenere gli effetti attuali e futuri causati dal riscaldamento climatico. Alla ratifica del Protocollo hanno fatto seguito la Legge Finanziaria 2007, che ha istituito il Fondo Kyoto, ed il cosiddetto Decreto Kyoto, ovvero il decreto 25 novembre 2008 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale sono stati fissati gli stanziamenti destinati ad alimentare il Fondo, sono stati individuati gli interventi incentivabili e sono state disciplinate le modalità di accesso ai finanziamenti. Purtroppo, si è poi dovuto aspettare fino a quest'anno per avere lo sblocco dei fondi, già da tempo stanziati. Ad ogni modo si tratta di un gruzzoletto, per la verità non ricchissimo (600 milioni di euro) ma è sicuramente meglio di niente, destinato ad avviare un circolo virtuoso che si autoalimenterà generando ulteriori risorse. Infatti, il Fondo Kyoto è un fondo rotativo, ovvero è alimentato dalle somme restituite ciclicamente dai soggetti beneficiari, somme che vanno a ricostituire l'ammontare iniziale. I 600 milioni sono già tutti disponibili, ma verranno erogati in tre tranches da 200 milioni di euro cadauna, la prima sarà disponibile fino alla metà di luglio di quest'anno. Per l'accesso ai finanziamenti non è prevista alcuna graduatoria, ma un semplice meccanismo a sportello che, naturalmente, è completamente telematico.

Entrando più nel dettaglio, stiamo parlando di finanziamenti, dalla durata variabile (da 3 a 6 anni per i privati e da 3 a 15 anni per i soggetti pubblici) da restituire con il tasso agevolato dello 0,5%, concessi per la realizzazione di tutta una serie di misure specifiche.
  •     130 milioni di euro per la realizzazione di progetti volti al risparmio energetico e all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia (ad esempio, interventi sull'involucro di edifici esistenti, come isolamento termico, sostituzione finestre, eccetera);
  •     10 milioni di euro per la realizzazione di impianti di piccola taglia alimentati ad energia rinnovabile (eolico e idro fino a 200 kW, solare termico fino a 200 mq, caldaie a pellets o cippato tra 50 kWt e 450 kWt, fotovoltaico negli edifici fino a 40 kW);
  •     25 milioni di euro per la realizzazione di progetti di microgenerazione diffusa (impianti ad alto rendimento elettrico e termico fino a 50 kWe, che utilizzano gas naturale, biomassa vegetale, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa);
  •     15 milioni di euro per la sostituzione di motori elettrici industriali (potenza nominale superiore a 90 kWe) con apparecchiature ad alta efficienza;
  •     5 milioni di euro per il finanziamento di progetti volti a ridurre il protossido di azoto nelle imprese che producono acido adipico e in quelle agro-forestali;
  •     5 milioni di euro per la ricerca sulle energie rinnovabili, idrogeno e fuel cell;
  •     10 milioni di euro per la realizzazione di progetti di gestione forestale sostenibile.

La platea dei soggetti che possono accedere ai finanziamenti è delle più vaste: persone fisiche, condomini, imprese (comprese le ESCO - Energy Service Company), soggetti pubblici, persone giuridiche e private (associazioni e fondazioni). La percentuale di finanziamento del progetto proposto varia a seconda del soggetto che lo richiede ed è del 90% per i soggetti pubblici, il 70% per i privati. Il finanziamento viene erogato in tranches, che sono diverse a seconda dell'entità delle somme stanziate per il singolo progetto: in caso di importi di finanziamento inferiori a 50.000 euro si ottiene un'anticipazione pari all'80% del finanziamento agevolato concesso ed un saldo pari al restante 20% del finanziamento, previa trasmissione della documentazione finale; in caso di importi di finanziamento compresi tra 50.000 euro e 100.000 euro l'anticipazione è pari al 50% del finanziamento agevolato concesso, il saldo del restante 50% avviene previa trasmissione della documentazione finale; in caso di importi di finanziamento superiori a 100.000 euro si ottiene un'anticipazione pari al 20% del finanziamento agevolato concesso, un ulteriore 50% del finanziamento (70% in assenza di anticipazione), mediante ratei intermedi non inferiori al 25% del finanziamento stesso, alla realizzazione di uno stato di avanzamento dei lavori di pari quota ed un successivo saldo pari al restante 30% del finanziamento, previa trasmissione della documentazione finale.

martedì 15 maggio 2012

Nuovi tempi e modalità per la cancellazione dei protesti

Si premette, innanzitutto, che il decreto legislativo numero 150 dell'1 settembre 2011 "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009 numero 69" ha riformato, tra gli altri, i riti collegati al protesto. In materia di registro dei protesti e riabilitazione del debitore protestato, pur in un quadro normativo sostanzialmente invariato, si inseriscono alcune novità riguardanti le procedure di impugnazione dei provvedimenti ad essi relativi. 

Per ottenere la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti vi sono diverse procedure a seconda della tipologia del titolo protestato, dei tempi del pagamento e dell'eventuale erroneità o illegittimità della levata. Protesto della cambiale o del vaglia cambiario: il debitore che entro 12 mesi dalla levata del protesto esegue il pagamento del titolo protestato unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal Registro Informativo dei Protesti. 

Il debitore che provveda al pagamento dopo i 12 mesi dalla levata può chiederne l'annotazione (ma non la cancellazione immediata) sul Registro Informatico, inoltrando al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio la relativa formale istanza. Lo stesso debitore che intenda, invece, ottenerne la cancellazione, può chiedere, trascorso un anno dalla levata del protesto e se non ha subito ulteriori protesti, la riabilitazione del Tribunale e successivamente inoltrare al Presidente della Camera di Commercio l'istanza di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti, allegando il decreto di riabilitazione del Tribunale. 

Protesto dell'assegno bancario o postale: il debitore che esegue il pagamento del titolo protestato, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, può chiedere, dopo un anno dalla levata del protesto e se non ha subito ulteriori protesti, la riabilitazione del Tribunale e successivamente inoltrare al Presidente della Camera di Commercio competente l'istanza di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti, allegando il decreto di riabilitazione del Tribunale. 

Chiunque dimostri, infine, di aver subito levata di protesto - sia di cambiale o vaglia cambiario, sia di assegno bancario o postale - illegittimamente o erroneamente, può inoltrare istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio. Su tutte le citate istanze (previste dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955 numero 77), il dirigente responsabile dell'ufficio protesti deve provvedere entro 20 giorni dalla data di presentazione delle stesse. Sulla base dell'accertamento della regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto, il responsabile dirigente dell'ufficio protesti accoglie l'istanza e, non oltre 5 giorni dalla pronuncia, dispone la cancellazione definitiva dal Registro dei dati relativi al protesto, che si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza. Il debitore che non provveda al pagamento del titolo protestato o che non ottenga la cancellazione, rimarrà iscritto nel Registro Informatico dei Protesti per 5 anni dalla levata.

Riguardo la procedura relativa alla riabilitazione, si ribadisce dunque che il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriori protesti può, trascorso un anno dalla levata, presentare istanza di riabilitazione al Presidente del Tribunale. Si ricorda che per le cambiali pagate prima dei 12 mesi dalla levata non è necessario ottenere la riabilitazione, ma è sufficiente inoltrare una semplice istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio che decide con decreto. Nel caso in cui il Presidente rigetti l'istanza, il debitore può impugnare il decreto ricorrendo alla Corte d'Appello. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di riabilitazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero. Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato nel Registro Informatico dei Protesti. Con il decreto di riabilitazione, si ricorda ancora, è possibile inoltrare istanza per la cancellazione del protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

E' vietato inserire un onere aggiuntivo legato al pagamento con la carta di credito

Il caso nasce dalla multa comminata alla compagnia aerea Vueling. L'azienda è stata multata per 70.000 euro dall'Antitrust per pratica commerciale scorretta. La scorrettezza riguarda l'indicazione dell'onere aggiuntivo, legato al pagamento con carta di credito, che viene esplicitato solo alla fine del processo di prenotazione online sul sito internet in italiano. La compagnia, quindi, non indica in modo chiaro, immediato e completo, il prezzo totale dei biglietti aerei offerti. Adiconsum sottolinea che non è solo vietato inserire supplementi sulle carte di credito, ma che tutte le volte che un consumatore dovesse rilevare l'accredito improprio, deve segnalarlo alla società emittente della carta ovvero la banca presso cui risiede il conto e contestualmente segnalarlo ad Adiconsum per approntare una tutela collettiva verso queste pratiche scorrette.

lunedì 14 maggio 2012

Pregi e difetti del conto online

Il conto corrente online offre numerosi vantaggi. In genere c'è un vantaggio economico perché, grazie all'operatività sul web rispetto al conto corrente fisico, consente una riduzione dei costi. Anche se è bene sempre fare delle verifiche perché esistono delle eccezioni. Secondo Patti Chiari, il consorzio dell'Abi che cura le relazioni con la clientela, a fine settembre 2010 in media l'utilizzo dei conti online consentiva un risparmio medio di 22 euro l'anno rispetto all'operatività dello sportello con punte sino a 24 euro per le famiglie con operatività media. La segmentazione della clientela per tipologia e uso dei servizi è stata introdotta dalla Banca d'Italia per stabilire l'Isc (indicatore sintetico dei costi) dei conti correnti. L'offerta sul mercato rende disponibili varie tipologie di conti online (conto corrente zero spese, conto corrente a canone ridotto, conto corrente a canone zero al ricorrere di determinate condizioni). Ma soprattutto, il conto online, consente una serie di vantaggi operativi. Dal bonifico al giroconto, dall'investimento in titoli all'acquisto di fondi comuni e fino al controllo delle proprie entrate e uscite, grazie a un conto online tutto questo si può fare da casa o dalla scrivania del proprio ufficio ma anche quando si viaggia in treno o si è in aeroporto. Insomma, con un conto onlinesi possono utilizzare i tradizionali strumenti bancari in tutta comodità e sicurezza senza recarsi allo sportello: accesso online alle varie funzionalità: home banking, mobile banking, servizio clienti. C'è la massima sicurezza: sistema di protezione dati certificato e la massima libertà: puoi gestire i tuoi soldi in qualsiasi momento, 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

giovedì 10 maggio 2012

Costi e tasse del conto corrente. Facciamo un po' di chiarezza

Il conto corrente, essendo un servizio bancario, ha dei costi decisi dalla banca, e sui quali si può spesso contrattare in fase di apertura conto. Ci sono poi dei costi non imposti dalla banca, e che vanno sempre e comunque pagati. Si tratta delle tasse che gravano su un qualsiasi conto bancario. La ritenuta d'acconto è una tassa che viene applicata sui conti correnti, ed è pari al 20%. Questa viene applicata agli interessi maturati; quindi, se il rendimento lordo è del 3%, per ottenere il netto si deve togliere la ritenuta d'acconto, ottenendo così un rendimento effettivo del 2,4%. La ritenuta applicata ai guadagni derivanti da investimenti in azioni, obbligazioni, o fondi di investimento è sempre del 20% (tranne che per i titoli di Stato che è del 12,5%). Si tratta di novità introdotte con la manovra finanziaria del 2011 che ha apportato modifiche in tema di tassazione sulle rendite finanziarie, conti correnti (o conti deposito). La ritenuta applicata ai conti deposito e conti correnti bancari è scesa dal 27% all'attuale 20%. Mentre la ritenuta fiscale sul conto è diventata più conveniente, quella sugli strumenti finanziari è diventata molto meno favorevole, passando dal 12,5% al 20%. Un altro costo che grava su ogni conto corrente è l'imposta di bollo, anche sui conti a zero spese, sia per conti intestati a persone fisiche sia per conti intestati ad aziende. Ogni persona fisica deve pagare un'imposta di bollo annuale pari a 34,20 euro, se la giacenza media annuale sul conto è superiore a 5.000 euro, altrimenti nulla è dovuto.

martedì 8 maggio 2012

Finanziamenti per chi vuole dotarsi di un impianto solare termico

Agevolazioni, incentivi e proposte ad hoc pensate dagli istituti bancari. Qualche suggerimento per facilitare l'accesso al credito a chi sceglie di dotarsi di un impianto solare termico.

Partiamo con quella che, al netto di smentite dell'ultim'ora, dovrebbe essere una buona notizia. Nonostante il periodo di ristrettezze economiche, il Governo Tecnico ha confermato che presto in Italia verrà adottato una sorta di Conto Energia anche per la produzione di energia rinnovabile termica. In altre parole, anche ai possessori di impianti solari termici, dovrebbe presto spettare una tariffa incentivante basata su di un meccanismo simile a quello finora adottato solo per gli impianti fotovoltaici. Si tratta, lo ripetiamo, di una conferma e non di una novità, perché, in effetti, il Governo attuale non ha inventato nulla di nuovo: tale meccanismo incentivante è, infatti, già previsto dal decreto legislativo 28/2011. Fornire i dettagli di questa iniziativa è però al momento impossibile: nulla si sa circa la data di entrata in vigore del provvedimento e nulla si sa circa i contenuti e la consistenza degli incentivi. In ogni caso, in attesa di avere delle certezze in tal senso, non conviene fermare l'idea di investire nel solare termico. Ci sono altre forme di contributi da sfruttare e se proprio non si riesce ad accedere a quelle, ci sono dei prestiti pensati ad hoc dagli istituti di credito. Insomma, produrre energia pulita è comunque un investimento vincente a prescindere, perché permette di sganciarsi dall'altalena dei prezzi (per altro sempre in risalita) dell'energia. 

Vediamo dunque a chi chiedere una mano per installare l'impianto che vi permetterà di produrre acqua sanitaria calda. Le soluzioni, molto diverse tra loro, sono sostanzialmente due: o si ricorre alle detrazioni fiscali (fino alla fine del 2012 è ancora in vigore il 55%) o si ricorre ad un prestito bancario. A dire la verità, in teoria, ci sarebbero anche una serie di bandi regionali che finanziano investimenti di questo tipo, ma al momento sono praticamente tutti scaduti. E' bene comunque tenerli sotto controllo, perché potrebbero essere nuovamente pubblicati. Prima però di addentrarci nel mondo dei finanziamenti, vediamo anche a quanto può ammontare un investimento di questo tipo. 

Prendiamo come esempio una situazione tipo, ossia un impianto solare per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria destinato ad un'abitazione in cui risiede una famiglia di 4 persone. Generalizzando, stiamo parlando di circa 5 mq di collettore e di circa 300 litri di serbatoio per accumulare energia. Per non incorrere in spiacevoli equivoci, lo sottolineamo nuovamente: le dimensioni dell'impianto dipendono molto dalle abitudini familiari e dal tipo di impianto che si vuole installare. In ogni caso, per non sbagliare, si calcoli un investimento compreso tra 500 euro e 800 euro al metro quadrato. Detto questo, per analizzare scientemente un preventivo, ecco in sintesi che cosa occorre considerare. Per prima cosa, naturalmente, i collettori e il serbatoio. Ma poi ci sono anche alcuni accessori, quali il set di montaggio, la protezione anti fulmine, la valvola di sfiato, ma anche il gruppo pompa e sicurezza, il vaso d'espansione, la protezione antigelo, il miscelatore, la centralina e i cavi. A queste voci, che dovranno essere corredate dai singoli pezzi, in un preventivo ben fatto dovranno anche comparire la manodopera, l'Iva e l'eventuale trasporto e collaudo. Pertanto, un impianto finito per una famiglia di 4 persone, potrà oscillare ragionevolmente intorno ai 3000 - 6000 euro. 

Detto ciò, vediamo cosa offrono le banche in materia di prestiti.

L'impianto solare termico, si è visto, non prevede un investimento particolarmente cospicuo (rispetto ad un impianto fotovoltaico o eolico o geotermico). Tuttavia, per poter affrontare questa spesapuò essere necessario ricorrere ad un prestito. E' bene precisare che quanto è stato detto nei mesi scorsi circa la chiusura dei rubinetti delle banche verso il tema delle energie rinnovabili, non vale per i piccoli investimenti. In altri termini, sebbene sia vero che, dopo un periodo di slancio, gli istituti di credito si siano raffreddati nei confronti di chi investe in questo settore, ciò vale solo per i big, e non per gli impianti domestici. Dunque, praticamente ogni istituto di credito vi aprirà le sue porte per parlare di questa opportunità. Esistono parecchie proposte dedicate ai privati, come quella di Eticredito che propone un finanziamento specifico della durata che può arrivare fino a 18 mesi anche del 100% dell'investimento. Il tasso di interesse è al 4% e la spesa di istruttoria è di 10 euro. Ma vi sono anche altre possibilità. Per citarne un paio sappiate che Unicredit propone ai privati, e per la sola energia destinata all'autoconsumo, un prestito finalizzato compreso tra 10.000 euro e 70.000 euro, che può essere rimborsato in un periodo compreso tra un minimo di 5 anni, fino ad un massimo di 10, sempre con rate mensili posticipate (valido sia per il solare termico, sia per il fotovoltaico). Altri istituti mettono a disposizione dei privati importi compresi tra i 2.500 euro e i 100.000 euro, con una durata del piano di ammortamento che va da un periodo minimo di 2 anni, fino ad un massimo di 15. Poi esiste sempre la possibilità di chiedere prestiti non finalizzati, cioè senza esplicitare che i soldi servono per l'acquisto di un impianto solare termico. Anche in questo caso, occorre fare due chiacchiere con più di un istituto, ma in generale non dovrebbe essere un grosso problema poter richiedere un finanziamento di importo compreso tra 5.000 e 15.000 euro senza dare troppe garanzie. A tal proposito è bene ricordare che praticamente tutti questi prestiti sono chirografari, il che significa che non vi sono garanzie come ipoteche o fideiussioni. Il creditore, però, in caso di inadempienza, può rivalersi su tutti i beni del debitore.

giovedì 3 maggio 2012

Il Senato modifica il DL Liberalizzazioni, ecco le ultime novità

Stop alle commissioni bancarie se lo scoperto in banca è di 500 euro. Primo giro di boa, con l'approvazione da parte del Senato, del decreto integrativo del decreto legge sulle liberalizzazioni e consolidamento dei conti pubblici. Altre novità riguardano i privilegi per i manager pubblici che vanno in pensione: emendamento che ha mandato sotto il governo in aula. Il decreto approvato era stato reso necessario per modificare una norma inserita dal Parlamento nel DL Liberalizzazioni che prevedeva la nullità delle commissioni bancarie sul massimo scoperto. Norma che aveva fatto sollevare le proteste dell'Abi, con le dimissioni dei suoi vertici poi rientrate. La parola ora passa alla Camera.

In sintesi, queste sono le modifiche provenienti dal Senato:

  • Stop alle commissioni bancarie per scoperti fino a 500 euro se la durata dello sconfinamento è inferiore o pari a 7 giorni in ogni trimestre;
  • Le imprese potranno rivolgersi al Prefetto per segnalare problemi di mancata erogazione del credito senza adeguata giustificazione da parte delle banche. Ove lo ritenga necessario e motivato, il Prefetto segnala all'Arbitro Bancario Finanziario specifiche problematiche relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. L'Arbitro si pronuncia non oltre 30 giorni dalla segnalazione;
  • Viene esteso anche alle famiglie e ai consumatori l'Osservatorio sull'erogazione del credito istituito presso il Ministero dell'Economia e salta l'attivazione d'ufficio o su segnalazione delle imprese;
  • Soppressa la norma che prevedeva un trattamento privilegiato per i manager pubblici che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 22 dicembre del 2011, decidendo però di rimanere in attività. Il comma abrogato stabiliva che il calcolo delle loro pensioni venisse fatto in base allo stipendio percepito prima dell'entrata in vigore delle misure sul tetto agli stipendi dei manager pubblici, a condizione che mantenessero le stesse mansioni.
Share/Save/Bookmark

Disclaimer

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità, pertanto, non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Gli autori non ha nno alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere tramite i collegamenti posti all'interno del sito stesso, forniti come semplice servizio. Il fatto che il blog fornisca questi collegamenti non implica l'approvazione dei siti stessi, sulla cui qualità, contenuti e grafica è declinata ogni responsabilità. Gli autori non sono responsabili per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni post, i commenti ritenuti offensivi, di genere spam o non attinenti potranno essere cancellati; i commenti lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze, non sono da attribuirsi agli autori, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima e comunque verranno cancellati. Decliniamo ogni responsabilità per gli eventuali errori ed inesattezze riportati nel blog e per gli eventuali danni da essi derivanti.

Tutti i testi del blog sono regolati in base alla licenza Creative Commons per i diritti d'autore

Creative Commons License Questo/a opera è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons. E' obbligatorio citare l'autore dell'opera e linkare la fonte. E' vietato rimuovere i link presenti nel testo.

Privacy

Per pubblicare gli annunci sul nostro sito web utilizziamo aziende pubblicitarie indipendenti. Queste aziende possono utilizzare questi dati (che non includono il tuo nome, indirizzo, indirizzo email o numero di telefono) sulle tue visite a questo e altri siti web per creare annunci pubblicitari su prodotti e servizi che potrebbero interessarti. Se desideri ulteriori informazioni a questo proposito e per conoscere le opzioni disponibili per impedire l'utilizzo di tali dati da parte di queste aziende, fai clic qui.
Powered By Blogger